Nuovo decreto 48/2020: disposizioni in materia di efficienza energetica edifici e APE

Il 10 giugno 2020 è stato approvato dal Governo un nuovo decreto legislativo 48/2020 che recepisce la direttiva UE 2018/844

Gli obiettivi di questo decreto sono principalmente due:

  • accelerare della ristrutturazione efficiente degli edifici attualmente esistenti
  • integrare le strategie a lungo termine di ristrutturazione del settore dell’edilizia al fine di mobilitare le risorse economiche per la realizzazione di nuovi edifici a emissioni zero entro il 2050

Il decreto riporta dunque numerose novità per i professionisti tecnici e, più in generale, per le aziende interessate alla tematica.

Quali sono le novità in materia di efficienza energetica?

La nuova direttiva prevede tre principali novità sull’efficientamento energetico:

  1. promuove l’utilizzo di nuove tecnologie ICT con il fine di migliorare l’efficientamento energetico degli edifici. In particolare, tale norma mira a incentivare l’utilizzo della domotica, ovvero l’installazione di sistemi che permettano l’automazione e il controllo di impianti negli edifici
  2. prevede l’introduzione di un indicatore che testimoni il livello di “prontezza tecnologica” dell’edificio, il quale misura il grado di utilizzo al suo interno di tecnologie ritenute “smart”. Tale indicatore affiancherà l’attuale attestato di prestazione energetica (APE)
  3. mira a dare una spinta alla mobilità elettrica grazie all’integrazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici

Le novità per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Cos'è l'attestato di prestazione energetica APE?

L’APE è un documento che attesta le caratteristiche relative alle condizioni energetiche di un edificio, utilizzando specifici parametri descrittivi e fornendo specifiche raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Il nuovo decreto ha reso obbligatoria la produzione dell’APE in caso di:

  • Nuovi edifici per i quali il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è ritenuto essenziale per ottenere il permesso di costruzione
  • Edifici con interventi di ristrutturazioni importanti
  • Edifici soggetti a demolizione e ricostruzione
  • Edifici esistenti sui quali si effettua un ampliamento e la creazione di nuovi moduli
  • Compravendita mobiliare
  • Trasferimento a titolo gratuito (donazioni)
  • Annunci mobiliari di vendita

In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato, nei casi in cui obbligatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria va dai 3.000 ai 18.000 euro.

Il pagamento di tale sanzione non comporta l’esenzione dall’obbligo di presentare alla Regione l’APE entro 45 giorni.Se sei interessato a Decreto Efficienza Energetica allora potresti anche essere interessato a:

Aggiornato su 13 Set, 2023

redaction La redazione di Prontobolletta
Redactor

Giulia P.

Redattrice

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