Bolletta luce e Canone Rai tutto quello che c’è da sapere

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Sommario Bolletta luce Canone RAI: a partire dal 2016 il canone RAI è incluso nelle bollette luce domestiche. Scopri costi, tempi e categorie esonerate dal pagamento.

bolletta luce canone rai

 

La legge di stabilità del 2016 ha introdotto una importantissima novità della quale è bene che tutti i consumatori siano sempre informati. Con la promulgazione della legge, lo Stato italiano ha deciso di congiungere il Canone Rai e la bolletta luce facendo in modo che gli utenti dei servizi ricevano e paghino l’addebito di entrambi gli importi all’interno della stessa bolletta.

Se vuoi approfondire come leggere la bolletta dell’energia elettrica consulta il nostro articolo.

Dal punto di vista strettamente pratico ciò è avvenuto accorpando l’importo del canone Rai a quello della bolletta luce ricevuta dagli utenti di energia elettrica secondo le cadenze stabilite con il proprio fornitore. Come vedremo, l’importo del canone RAI annuale imputato all’utente viene ripartito nelle varie bollette ricevute durante il periodo di competenza.

bolletta raiTrattandosi, per l’appunto, di una norma relativamente nuova e che introduce un radicale cambiamento nella vita dei consumatori italiani, non tutti sono ancora a conoscenza delle nuove modalità di addebito del canone RAI e dei dettagli al riguardo.

In questo articolo potrai trovare tutto ciò che c’è da sapere sull’addebito nella bolletta luce del canone RAI.

Legge di stabilità 2016: le novità

Anzitutto, conviene cominciare questo guida sul rapporto tra canone RAI e bolletta luce specificando in cosa consiste la novità introdotta dalla legge di stabilità promulgata nel 2016 dal governo italiano. E per farlo è necessario sapere come venivano regolati in precedenza la tassazione e il pagamento della tassa televisiva.

Utile sapere:

Il canone televisivo è stato introdotto per la prima volta in Italia con la legge del 4 giugno 1938 avente lo scopo di regolare e disciplinare i comportamenti relativi alla ricezione delle radioaudizioni italiane.

Dunque, il motivo della norma è molto semplice e immediato. Essa trova la sua necessità nei servizi radiofonici e televisivi che lo Stato italiano mette a disposizione degli utenti.

Tuttavia, in realtà le cose non stanno esattamente così.

  • Come è stato precisato dalla Corte costituzionale, il canone RAI non è da intendersi come una tassa, ma come un’imposta.
  • Ciò significa che l’importo pagato dai cittadini annualmente non va a finanziare il servizio, separatamente rispetto agli altri introiti statali, ma va ad aggiungersi al bilancio governativo senza che vi siano vincoli riguardo alla destinazione dei proventi.
  • In altre parole, il canone RAI non è una tassa che i cittadini pagano per l’erogazione dei servizi radiotelevisivi. È più corretto definirla un’imposta statale e dire che sono tenuti al pagamento tutti i cittadini che possiedono almeno una televisione.

La normativa del 1938

normativa rai

La normativa del 1938 regolava per la prima volta un territorio nuovo per l’Italia di allora: quello della crescente diffusione dei mezzi radiofonici e, più tardi, di quelli televisivi.

In particolare, il decreto ne regolamentò l’uso, le modalità di accesso e di cessazione. Venne, ad esempio, istituito “Libretto di iscrizione alle radioaudizione” detenuto dai possessori di apparecchi.

Inoltre, fu stabilito che:

  • tutti coloro che possedevano un apparecchio in grado di ricevere segnali radiotelevisivi erano tenuti al pagamento di un canone annuale a sostegno dei costi del servizio offerti per la trasmissione.
  • La ragione era che all’epoca non esisteva la possibilità di avere segnali criptati e onde radiotelevisive percepibili solo da coloro che ne facevano richiesta, pertanto chiunque acquistasse una radio poteva immediatamente e liberamente avere accesso a tutte le frequenze esistenti.
  • Così come si era tenuti a dichiarare di possedere una radio o una tv, la legge del 1938 stabilì anche le modalità con cui si dichiarava di non possedere più un apparecchio atto alla video o radiotrasmissione attraverso la procedura di cessazione e suggello.

La pratica di questa normativa è rimasta sostanzialmente invariata fino a pochi anni fa. Il canone annuale televisivo è stato regolarmente ricevuto dalle famiglie italiane in forma di bollettino postale.

Invece, la legge di stabilità del 2016 ha radicalmente modificato sia le modalità del pagamento del canone sia quelle della cessazione.

Le modifiche del 2016

Le modifiche del 2016 apportate dal governo riguardano soprattutto le modalità del pagamento del canone ordinario per le utenze domestiche.

bolletta raiA partire da questa data lo Stato ha interrotto l’emissione dei bollettini e stabilito l’addebito del canone RAI all’interno della bolletta luce per tutti i proprietari di televisioni sul suolo italiano. A questa misura sono soggetti, allora, sia i cittadini italiani che gli stranieri senza cittadinanza in possesso di un apparecchio televisivo.

Attenzione:

È sufficiente la presenza di un televisore (o di un apparecchio adattabile) per rendere il nucleo familiare tenuto al pagamento del canone. Allo stesso modo, nel caso (oggi assai probabile) in cui la famiglia abbia più di un televisore, la quota del canone resterà fissa e non varierà in base al numero di apparecchi posseduti.

Come si può facilmente immaginare, una diretta conseguenza della legge di stabilità è stata quella di un aumento degli importi delle bollette luce che, a partire dal 2016, riportano, tra i costi, anche quello del canone televisivo.

Tuttavia, è importante sottolineare:

  • per l’addebito del canone RAI nelle bollette luce che lo Stato si limita a presumere che tutti i titolari di un’utenza di energia elettrica posseggano anche radio e televisioni.
  • Ciò perché sono molto più rari i casi di utenze domestiche di energia elettrica che non hanno tra gli elettrodomestici anche una televisione.

pagamento bollettaDunque, di fatto, il canone RAI viene oggi addebitato indistintamente su tutte le bollette per le utenze luce domestiche e spetta ai cittadini stessi notificare all’Agenzia dell’Entrate di non essere soggetti al pagamento. Potrebbe, ad esempio, configurarsi il caso di un utente che non possiede apparecchi televisivi nella propria abitazione di residenza e, non essendo al corrente della normativa, paga regolarmente il canone RAI nella propria bolletta luce in quanto non ha dato notizia dell’esonero da tale imposta.

Quindi nei paragrafi che seguono vedremo nel dettaglio chi sono i soggetti imputati al pagamento del canone RAI, chi ne può chiedere l’esenzione e in che modo può farlo.

Bolletta luce canone RAI: chi deve pagare il canone RAI

La legge italiana è molto chiara riguardo a chi deve pagare il canone ordinario RAI.

Come detto, lo stato presume che ogni nucleo familiare sia proprietario di almeno un televisore e, pertanto, addebita il canone RAI su ogni bolletta luce per contratti di utenze domestiche residenti.

Dunque, restano esclusi dal novero dei soggetti al pagamento del canone:

  • Le utenze domestiche non residenti come, ad esempio, le forniture per le seconde case o per parti di abitazioni soggette ad un contatore separato.
  • Le utenze aziendali e business.

Secondo quanto è stato finora detto, sono i fornitori stessi di energia elettrica che hanno il dovere di addebitare la quota mensile del canone RAI a tutte le loro utenze domestiche residenziali attive.

Pagamento tramite F24

Nei casi in cui non vi siano nel nucleo famigliare intestatari di bollette di energia elettrica e, dunque, il fornitore non è nella posizione di inviare alcuna bolletta riportante l’addebito del canone, il pagamento del canone RAI dovrà essere effettuato tramite F24.

Ad esempio, si configurano in questa casistica:

  • Famiglie residenti in case in affitto le cui utenze risultano intestate al padrone dei locali.
  • Utenze con potenza impegnata superiore a 3 kW.
  • Portinai che vivono nell’alloggio di servizio del complesso di appartamenti.

Il pagamento tramite F24 può essere effettuato secondo diverse modalità:

  1. In un’unica soluzione per l’intero importo annuale del canone con pagamento effettuato entro il 31 gennaio.
  2. In due rate semestrali con scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio.
  3. In quattro rate, ogni tre mesi: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.

 

Appare chiaro come attraverso l’addebito automatico del canone RAI nelle bollette luce possano spesso verificarsi molti casi in cui agli utenti venga addebitata una tassa effettivamente non di loro competenza.

Infatti, non tutti gli intestatari di forniture di energia elettrica sono necessariamente tenuti al pagamento del canone RAI. Vediamo nel paragrafo successivo quali sono le categorie escluse.

Bolletta luce Canone RAI: chi non deve pagare il canone RAI

risparmiareSe la legge di stabilità del 2016 ha radicalmente modificato le modalità del pagamento del canone televisivo, le normative riguardo a chi è tenuto al pagamento e chi non deve pagare il canone RAI sono rimaste pressoché invariate.

Infatti, non solo chi non possiede alcun apparecchio televisivo è esentato dal pagamento del canone RAI ordinario, ma anche molte altre categorie di persone. Vediamo quali sono.

Chi non possiede televisori

La prima e più ampia categoria di persone esentate dall’obbligo del pagamento dell’imposta è ovviamente quella di chi non possiede televisori o apparecchi adattabili.

Pertanto, non vengono considerati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta gli apparecchi radiofonici.

Attenzione:

Se si possiede una radio e/o un’autoradio ma nessun televisore (o apparecchio adattabile) non si è comunque tenuti al pagamento del canone RAI.

Tuttavia, alla luce delle nuove e moderne tecnologie non è sempre chiaro quali sono gli apparecchi adattabili e in quali casi si è tenuti al pagamento dell’imposta:

  •  Basta considerare che oggi è sufficiente avere un pc e collegarsi al sito RAI per poter vedere in streaming programmi e filmati dell’emittente pubblica.
  • Ciò rende la ragion d’essere dell’imposta e le sue modalità di applicazione ben più difficili da definire in maniera chiara rispetto a quanto accadeva in passato.

Apparecchi soggetti al pagamento del canone RAI

apparecchi diffusione raiProprio a fronte della necessità di normare una situazione nuova e, ovviamente, non prevista dalla normativa originale del 1938, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 ha esplicitamente stabilito quali sono gli apparecchi adattabili, soggetti al pagamento del canone.

Il ministero ha chiaramente suddiviso le apparecchiature radiotelevisive e informatiche in tre categorie:

  1. Apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione come televisioni fisse e portatili, radio fisse e portatili e apparecchi tecnologici atti alla ricezione di emissioni radio e TV (ad esempio, cellulari e lettori mp3 con cui è possibile ascoltare la radio).
  2. Apparecchi adattabili alla ricezione della radiodiffusione, cioè tutti quegli oggetti che possono ricevere i segnali della radiotelevisione pubblica benché non sia il loro scopo primario. Fanno parte di questo gruppo: videoregistratori con sintonizzazione TV, chiavette USB e schede computer con possibilità di sintonizzazione, programmi per PC dai quali è possibile vedere la TV (come Windows Media Center), i decoder satellitari e quelli del digitale terrestre.
  3. Apparecchiature non atte e non adattabili alla ricezione della radiodiffusione come, ad esempio, i monitor per computer (qualora non fungano anche da televisione), casse acustiche e pc non dotati di sintonizzatore TV.

Di queste categorie solo chi non possiede apparecchi assimilabili alle prime due è esentato dal pagamento del canone RAI.

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Info

Altre categorie esenti dal canone RAI

Benché le famiglie non in possesso di televisioni (o apparecchi assimilabili) costituiscano il motivo generalmente principale per l’esclusione dal pagamento, esistono altre categorie esenti dal canone RAI.

Tra queste:

  • I militari delle Forze Armate italiane e straniere appartenenti alla Nato
  • Diplomatici e consoli di nazioni estere sul territorio italiano, ma solo se la nazione di riferimento si impegni a sua volta a esentare i diplomatici italiani.
  • Rivenditori e riparatori di televisioni
  • I cittadini con più di 75 anni, con un reddito annuo inferiore a 8.000 € e non conviventi con persone titolari di un reddito proprio.

Tutte le categorie elencate venivano automaticamente esentate in base alla normativa del 1938 in quanto a loro non veniva inviato il bollettino postale per il pagamento del canone televisivo.

Invece, con la legge di Stabilità del 2016, che introduce l’addebito automatico in bolletta per tutte le utenze domestiche residenti, può accadere che alcune di queste categorie ricevano l’addebito in bolletta del canone dal quale dovrebbero essere esenti.

In questo caso, deve essere l’utente stesso a contattare l’Agenzia delle Entrate.

Costo del canone RAI

Il costo del canone RAI è variabile e viene stabilito annualmente dallo stato italiano. Gli intestatari di utenze luce domestiche vedranno addebitato il canone sulle proprie bollette ripartito in 10 rate mensili.

Quindi:

  • se il fornitore emette bollette mensili per le utenze domestiche, 10 delle 12 bollette ricevute annualmente dagli utenti riporteranno anche la rata mensile del canone RAI.
  • Invece, se le bollette emesse hanno cadenza bimestrale, in ogni bolletta saranno addebitate due rate del canone.

Utile sapere:

Per l’anno 2020 il costo annuale del canone RAI è stato fissato per 90 € (ed è invariato rispetto all’importo del 2019). Ciò significa che agli utenti verranno addebitate 9 rate da 10 € oppure 5 rate da 18 € a seconda delle condizioni stabilite dal contratto di fornitura stipulato.

L’importo del canone RAI nelle bollette luce viene esplicitato in bolletta al di fuori dei conteggi per l’energia elettrica. Per cui il costo del canone è ben visibile e separato rispetto alle spese per la materia prima energia, che costituiscono il costo dell’energia elettrica che consumiamo. La dicitura riportata è “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” ed è seguita dalla competenza per il periodo indicato.

Richiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI

Come si è visto, per alcune particolari categorie di persone e per coloro che non possiedono un televisore (o un apparecchio predisposto alla videoricezione) è possibile richiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI.

Tale esonero ha valore di un’autodichiarazione che il cittadino compie, sotto la propria responsabilità, nei confronti del governo italiano. Nei casi di dichiarazioni mendaci o mancato pagamento del canone sono previste multe che vanno dai 200 ai 600 €.

L’autodichiarazione per l’esonero deve essere presentata tramite l’apposita Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Oltre alle proprie generalità e dati personali, l’utente dovrà motivare la richiesta di esenzione specificando, in particolare, se non si possiede una televisione (o apparecchio assimilabile) o se si possiede una televisione ma questa è già addebitata su di un’altra utenza elettrica di un membro della famiglia.

Una volta compilata e firmata, la dichiarazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate. È possibile procedere all’invio nei seguenti modi:

  • Attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate entrando nell’Area Riservata.
  • Scannerizzando il documento e inviandolo per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail cp22.sat@postacertificata.rai.it
  • In formato cartaceo, inviando una lettera raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
  • Se la dichiarazione sarà inviata entro il 31 Gennaio essa varrà l’esenzione dal pagamento del canone per tutto l’anno di competenza.

Invece, se viene presentata tra l’1 Febbraio e il 30 Giugno si potrà ottenere l’esenzione per il secondo semestre dell’anno: a partire da luglio e fino a dicembre.

Infine, è molto importante sapere che la dichiarazione sostitutiva presentata all’Agenzia delle Entrate ha validità di un anno. Ciò significa che i cittadini esonerati dal pagamento del canone dovranno presentare la dichiarazione, nelle modalità qui specificate, tutti gli anni.

Rimborso del canone pagato in bolletta

Può capitare che gli utenti non essendo adeguatamente informati rispetto alle novità introdotte nel 2016 paghino per errore il canone RAI all’interno della propria bolletta luce quando in realtà non sarebbero soggetti a tale pagamento. In questo caso è riservata ai cittadini la facoltà di richiedere il rimborso del canone erroneamente pagato in bolletta.

In particolare, sul proprio sito internet l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’apposito modulo esenzione per la richiesta di rimborso:

  • Il modulo dovrà essere compilato esclusivamente dall’intestatario dell’utenza e riportare il codice POD (per identificare il contatore), il numero delle fatture per le quali si richiede il rimborso e l’ammontare del canone RAI erroneamente pagato.
  • La richiesta dovrà poi essere inviata all’Agenzia delle Entrate attraverso l’Area Riservata del sito web oppure per posta cartacea all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Una volta ricevuta la richiesta ed elaborata la pratica, l’Agenzia delle Entrate procederà al rimborso dovuto all’utente accreditandolo alle future bollette dell’energia elettrica.

Perché il rimborso sia valido il cliente deve richiederlo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data della bolletta.

Infine, per tutte le altre informazioni relative alla gestione della tua bolletta della luce, ti rimandiamo ai seguenti articoli:

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Info

Aggiornato su 1 Giu, 2023

redaction La redazione di Prontobolletta
Redactor

Carolina D.

Redattrice

Commenti

1 Valutazioni bright star bright star bright star bright star bright star 5/5

Per saperne di più sulla nostra politica di controllo, trattamento e pubblicazione dei commenti leggi le nostre menzioni legali.
Giacomo Errico
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complimenti e....grazie. Siete stati esaustivi e precisi! Distinti saluti

Prontobolletta.it

Grazie mille Giacomo!