Che cos'è il TIMOE ARERA?
Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), emanato da ARERA, è un regolamento che disciplina la gestione delle situazioni di morosità nel settore dell'energia elettrica. Questo testo stabilisce le modalità di messa in mora e sospensione della fornitura, garantendo equità e trasparenza nel trattamento dei clienti morosi.

Table of Contents
- Che cos'è il TIMOE?
- Le Modalità e le Tempistiche della Messa in Mora
- Cosa succede in caso di Debito Non Saldato?
- Quali sono le Tempistiche per la Sospensione della Fornitura?
- Cosa comporta essere Cattivi Pagatori per il TIMOE?
- Quando al Cliente spetta ricevere un Indennizzo?
- Clienti Non Disalimentabili: chi non può finire nel TIMOE o nel TIMG
- Che cos'è il TIMG?
Che cos'è il TIMOE?
Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche) è un regolamento emanato da ARERA che disciplina la gestione delle situazioni di morosità nel settore dell'energia elettrica. In vigore dal 1 gennaio 2019, il TIMOE stabilisce le modalità e le tempistiche per la messa in mora dei clienti che non pagano le bollette e definisce gli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto di queste disposizioni da parte delle compagnie energetiche. Secondo il comma 6.3 del TIMOE, le società elettriche sono obbligate a inviare un avviso di messa in mora tramite raccomandata A/R o PEC entro 40 giorni dal mancato pagamento, pena la revoca del contratto. Il testo è stato aggiornato nel 2023 per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato e include anche una banca dati per segnalare i morosi. Questo regolamento si affianca ad altri strumenti come il TIQE e il TIMG per garantire trasparenza e affidabilità nel settore energetico italiano.Le Modalità e le Tempistiche della Messa in Mora
Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche) emanato da ARERA regola le situazioni di morosità nel settore dell'energia elettrica. In caso di mancato pagamento delle bollette entro la scadenza, la società fornitrice può attuare un processo di messa in mora, che prevede un sovrapprezzo sul totale dovuto. Se l'utente ha cambiato fornitore (switching), il vecchio fornitore può richiedere il Corrispettivo CMOR come indennizzo, secondo il TISIND, dopo un periodo di 6-12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore, e solo per importi pari o superiori a 10 euro. La revoca della richiesta di switching può essere effettuata dal nuovo fornitore ai sensi del comma 6.3 del TIMOE in caso di morosità pregressa. Le disposizioni del TIMOE 2024, che è stato aggiornato recentemente, garantiscono una gestione rigorosa e trasparente delle morosità, salvaguardando i diritti degli utenti e assicurando la continuità del servizio. Il testo completo del TIMOE può essere scaricato in formato PDF dal sito ufficiale di ARERA.Cosa succede in caso di Debito Non Saldato?
Nel caso in cui un cliente non saldi le bollette dell'energia elettrica, il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), emanato da ARERA, disciplina le procedure da seguire. Se il debito non viene saldato, il fornitore può richiedere al distributore la sospensione della fornitura per il contatore moroso. Tuttavia, tale richiesta può essere inoltrata solo dopo che il cliente è stato adeguatamente avvisato tramite comunicazioni tracciabili, come raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve indicare il termine ultimo per il pagamento prima della sospensione del servizio. Secondo il comma 6.3 del TIMOE, se il cliente non regolarizza la sua posizione entro i tempi stabiliti, il fornitore può procedere con la revoca del contratto. Questo sistema garantisce che i clienti siano informati e abbiano la possibilità di regolarizzare la propria situazione prima di subire la sospensione della fornitura. Le norme del TIMOE aggiornato al 2024 sono progettate per assicurare equità e trasparenza nel processo di gestione delle morosità, in linea con altri regolamenti come il TIQE e il TIMG.Quali sono le Tempistiche per la Sospensione della Fornitura?
Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), pubblicato da ARERA, determina le regole e le scadenze per la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento delle bollette. Il fornitore può inoltrare la richiesta di sospensione all'impresa distributrice solo dopo 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento specificato nella comunicazione di messa in mora. La sospensione della fornitura diventa effettiva:- 15 giorni dopo l'invio della raccomandata al cliente.
- 10 giorni dopo la ricezione della ricevuta di consegna della PEC.
- Più di 20 giorni dopo l'emissione della raccomandata, se il fornitore può dimostrare la data di invio.