Tutto quello che devi sapere sul diritto di ripensamento

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Sommario Il diritto di ripensamento è un diritto molto importante di cui possono godere i consumatori, solitamente è valido nei primi 14 giorni. Leggi l’articolo per scoprirne di più, conoscerne le tempistiche e le procedure e ricevere tutte le informazioni utili.

Diritto di ripensamento energia elettrica e gas

Diritto di ripensamento:

Il diritto di ripensamento sulla voltura della luce è previsto quando un cliente, subito dopo aver stipulato un contratto con un fornitore, cambia idea.

Tempistiche diritto di ripensamento

Per esercitare questo diritto entro i termini di legge:

  • Il cliente ha quattordici giorni di tempo a partire dalla data di rilascio del contratto per richiederne l’annullamento.
  • Non sarà tenuto a pagare alcuna penale e a fornire alcuna motivazione per la sua scelta.
  •  Il conteggio dei quattordici giorni si intende dalla data riportata sul contratto stesso.

Come comunicare il ripensamento?

Con apposito modulo da inviare:

  1. via fax,
  2. raccomandata,
  3. e-mail (solo posta certificata).

Tutto sul diritto di ripensamento e recesso

Da quando in Italia è stata introdotta la liberalizzazione del Mercato dell’Energia, tanti consumatori hanno scelto di cambiare il proprio fornitore, alla ricerca delle tariffe e delle offerte più convenienti. Proprio dal gioco della libera concorrenza, nasce non solo la volontà di sottoscrivere dei nuovi contratti, ma anche talvolta di recedervi. Da qui la necessità di capire meglio in cosa consiste il diritto di ripensamento del consumatore.

Questa guida nasce per fornire una risposta a tutte le vostre possibili domande.

Il primo tema che affrontiamo è la dualità che si affronta nella richiesta di annullamento di un contratto appena stipulato: i diritti del consumatore in questo caso sono due:

  • il diritto di ripensamento
  • il diritto di recesso


Anche se questi due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi si tratta in realtà di modalità differenti di richiesta di annullamento: differiscono per tempistica, documentazione richiesta e per le casistiche in cui sono contemplati. Facciamo chiarezza.

Diritto di ripensamento e recesso

Iniziamo prendendo in esame il diritto di ripensamento energia elettrica e gas.

Attenzione:

Il ripensamento è permesso solo se il contratto è stato richiesto via web, via telefono oppure presso stand e info-point presenti presso i centri commerciali. In caso di stipula di contratto presso gli uffici del fornitore, invece, non si ha diritto al ripensamento.

 

Diritto di recesso

Il diritto di recesso da un contratto di fornitura luce e gas è sempre una richiesta di annullamento, ma ci sono diverse differenze da quanto appena visto per il diritto di ripensamento.

Tempistiche diritto di recesso

Diritto di recesso:

La differenza principale è che può essere richiesto in qualsiasi momento e indipendentemente dalle modalità con cui tale contratto è in origine stato stipulato.

I motivi per cui vi si può ricorrere sono molteplici: il più comune è il cambio di residenza che porta a chiudere le forniture così da aprire poi nel nuovo appartamento.

Comunicazione di recesso

diritto di ripensamento
La cessazione del contratto in questo caso va comunicata al fornitore con i form appositi che troverete nei siti ufficiali dei provider, oppure di persona negli shop del fornitore.

La recessione dal contratto non è una pratica immediata come quella prevista dal diritto di ripensamento: richiede un certo preavviso così che il fornitore possa poi provvedere a recidere il contratto. Per saperne di più sui termini di preavviso previsti dall’ARERA, rimandiamo qui alla sezione dedicata chiamata “Atlante per il Consumatore”, e vi consigliamo anche di consultare il sito ufficiale del vostro provider.

Chiusura contratto:

La chiusura di un contratto è solitamente gratuita, anche se prevede sempre un conguaglio finale, ossia il pagamento dell’ultima bolletta. Inoltre, a meno di contratti particolari, può essere richiesta in qualsiasi momento.

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Info

Alternative al ripensamento e al recesso

Spesso alcune problematiche possono sorgere per questioni di variazione di potenza della fornitura, oppure per necessità di gestione della fornitura per cui potreste trovarvi a richiedere una voltura. Partiamo con il primo caso.

Variazioni di potenza

Per variare la potenza dovete inoltrare una specifica richiesta: il venditore farà da tramite verso il distributore per ottenere un preventivo da sottoporvi. Una volta ricevuta una vostra conferma, il venditore dovrà nuovamente trasmettere la richiesta formale di modifica della potenza al distributore, affinché questi proceda come di sua competenza, entro i tempi indicati.

In questo caso – quindi – potreste trovare una buona soluzione per la vostra esigenza di maggiore o minore potenza, senza recedere dal contratto, a meno che il suo preventivo non sia per voi poco soddisfacente.
E la voltura?

Voltura con e senza accollo

Quando si parla di voltura è facile generare confusione: non tutti sanno che esiste sia la voltura luce e gas, che la voltura con e senza accollo.

La voltura è necessaria in caso di:

  1. trasferimento in una nuova casa
  2. separazione dal coniuge
  3. decesso di un familiare


Il nuovo proprietario o affittuario deve rivolgersi al provider per effettuare le variazioni dei dati riguardanti i contratti di fornitura così da sostituire il nominativo del precedente intestatario con il proprio.


La procedura non prevede alcuna interruzione del servizio: in particolare, nell’ipotesi di voltura con accollo il nuovo inquilino intestatario proseguirà il rapporto contrattuale già esistente.

Il fornitore di luce o gas resta lo stesso e anche il contratto e l’offerta non subiscono modifiche. Questo tipo di voltura viene domandata, di solito, nel caso di decesso del precedente intestatario (corredando la domanda con il relativo certificato di morte) o in seguito all’avvenuta separazione o divorzio (previa autorizzazione scritta del coniuge intestatario o presentazione della sentenza giudiziale che assegna la casa e i contratti di luce e gas).

La voltura senza accollo:

Questa invece comporta non solo il cambio del nominativo in bolletta, ma anche la stipula di un contratto di fornitura completamente nuovo. Precisiamo che la voltura senza accollo comporta dei costi (a differenza della precedente) e tempi leggermente più lunghi.

La nota più importante – riprendendo il tema del ripensamento o recesso – è che in caso di cambiamento di fornitore successivo alla voltura sarà il vostro nuovo provider a inviare comunicazione al vecchio della vostra decisione, per cui non dovrete gestire voi il recesso.

Terminiamo la nostra guida segnalandovi qui un utilissimo Contact Center a cui potete sempre rivolgervi per domande sui vostri diritti in qualità di consumatori. Si trova sul sito ARERA e si chiama Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente: risponde a quesiti telefonici e scritti sul funzionamento del mercato, sui diritti dei consumatori (per diritto di ripensamento Enel, diritto di ripensamento Eni, diritto di ripensamento Acea, diritto di ripensamento Iren e molti altri) e utenti nei settori di competenza e sulle modalità di erogazione dei servizi.

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Info

Aggiornato su 1 Giu, 2023

redaction La redazione di Prontobolletta
Redactor

Gaia V.

Specialista SEO

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